DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6
DICEMBRE 1991, N. 447
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5
MARZO 1990, N. 46, IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.
Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del primo comma
dell'art. 1 della legge 5-3-1990, n. 46, di seguito denominata legge, si
intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a
studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni,
circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne
i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della
legge, anche gli edifici adibiti a sede di società , ad attività industriale,
commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o
servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole,
luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità , dello
Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si
intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese
a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti
elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi
sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi
pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad
impianti elettrici posti all'interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte
comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione
dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima
tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i
sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete
pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4-10-1982 del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del
10-1-1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli
ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende
l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna
all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo,
le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove
deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche
per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli
idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli
impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
Art. 2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
1. Con la dizione alle dirette dipendenze di un'impresa del
settore di cui all'art. 3, primo comma, lettere b) e c), della legge deve
intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra
forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana
da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
Art. 3 - omissis -
Art. 4. PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una
progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della
legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei
seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, primo comma,
lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi
potenza impegnata superiore a 6kW e per utenze domestiche di singole unità
abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con
lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i
quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore
a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici
con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 KW per tutta l'unità immobiliare
provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso
medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di
incendio;
d) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera b),
della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con
impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc
dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici
con volume superiori a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera c),
della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli
impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera e),
della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 34,8 KW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel
caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g),
della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del
certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o
superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti
da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si
considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati
in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il
progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al
progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di
conformità .
Art. 5. INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche
per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto
della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i
componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme
armonizzate previste dalla legge 18-10-1977, n. 791, o dotati altresì di marchi
di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 13-6-1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24-7-1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche
dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono
costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non
siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza
dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di
conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali,
componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state
rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui
all'allegato II della direttiva n.83/189/CEE, se dette norme garantiscono un
livello di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono
quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti
elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di
sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e
tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione
equivalente ai fini del secondo comma dell'art. 7 della legge, si intende ogni
sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco
delle norme generali di sicurezza riportate nell'art.1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di
entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi
operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio
previsto dalla legge, vengano rispettati i
principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla
globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di
conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si
considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che
presentino i seguenti requisiti:
sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti
all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione
contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 6. ATTIVITA' DI NORMAZIONE TECNICA
1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di
specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della
legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale
e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, secondo
comma, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta
la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle
somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da
determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.