LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46

 

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.

 

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

 

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

 

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

 

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

 

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

 

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

 

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

 

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

 

g) gli impianti di protezione antincendio.

 

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al primo comma, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

 

Art. 2. SOGGETTI ABILITATI

 

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art.

 

1 tutte le imprese, singole o associate, iscritte regolarmente nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20-9-1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443.

 

2. L'esercizio delle attività di cui al primo comma è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo

 

primo comma un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

 

Art. 3. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

 

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, secondo comma, sono i seguenti:

 

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

 

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2, primo comma, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

 

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,

 

previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

 

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nello stesso ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

 

Artt. 4 - 5 - omissis - (1)

 

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(1) Articoli abrogati a partire dal 15 dicembre 1994, dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 18-4-1994, n. 392.

 

Art. 6. PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

 

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi primo, lettere a), b), c), e) e g), e secondo dell'art. 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

 

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al primo comma è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 15.

 

3. Il progetto di cui al primo comma è depositato:

 

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

 

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

 

Art. 7. INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

 

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costituiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

 

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezioni equivalenti.

 

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data (2), a quanto previsto dal presente articolo.

 

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(2) Ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 7-8-1997, n.266 il termine, per gli edifici adibiti ad uso civile, è differito al 31 dicembre 1998.

 

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