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CODICE UNICO DEGLI APPALTI
Nella seduta del 13 gennaio 2006 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie,
La Malfa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Lunardi ha approvato uno schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Nel recepire tali direttive (sulla base dei principi già approvati dal Consiglio dei Ministri il 29 dicembre scorso) è stato messo a punto un vero e proprio Codice (
Codice De Lise) della materia, strumento prezioso perché semplifica il compito degli operatori del settore.
Il testo, infatti, coordina una disciplina fortemente frammentata e di difficile ricognizione, pur in un ambito estremamente delicato ed importante; sono state coordinate in un solo testo le disposizioni relative ai settori ordinari (disciplinati dalla direttiva 2004/18) e quelli relativi ai settori cosiddetti speciali (disciplinati dalla direttiva 2004/17), fino ad oggi distinte nel nostro ordinamento, e sono state altresì riunite in maniera organica le regolamentazioni degli appalti sopra e sotto soglia comunitaria.
Il Governo previsa che accanto al puntuale recepimento delle norme comunitarie si è provveduto ad innovare in settori in cui maggiormente la disciplina nazionale si discostava dagli indirizzi europei, prevedendo quindi, oltre che i nuovi istituti di derivazione comunitaria dell'avvalimento degli accordi quadro, del dialogo competitivo e delle aste elettroniche, la scelta non più predeterminata per legge tra criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E' stato stabilito un più puntuale accoglimento alle direttive comunitarie in tema di tutela giurisdizionale e precontenziosa.
Il Codice prevede, infine, che i requisiti per la qualificazione delle imprese siano acquisiti esclusivamente tramite l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, contribuendo così a qualificare realmente le imprese stesse ed eliminando ogni fenomeno distorsivo.
Sul provvedimento dovranno essere acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

 

Il CNI su affidamenti e norme tecniche costruzioni

 

2 circolari del Consiglio nazionale ingegneri commentano i decreti

 

13/01/2006 - Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha recentemente emanato una circolare (n. 483 del 20 dicembre 2005) con la quale commenta i contenuti del decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189 in materia di procedure di affidamento, tariffe professionali e società pubblica di progetto.

Il Cni sottolinea che si tratta di una disciplina speciale, relativa alle opere strategiche previste dalla legge obiettivo (decreto legislativo 29 agosto 2002 n. 190) e, quindi, derogatoria rispetto a quella generale sugli appalti.

La disposizione – evidenzia il Cni - stabilisce che "previa intesa con il Ministero della Giustizia", fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, per la determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione oggetto del decreto legislativo i soggetti aggiudicatori aumenteranno del 100 per cento l’aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto Ministero Giustizia 4 aprile 2001.

Mentre le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo, in modo che l’aliquota totale risulti sempre pari a 1.


Nella circolare precedente (la n. 482 del 14 dicembre 2005) il Consiglio Nazionale degli Ingegneri segnala che l’art. 2 del D.M. 14 settembre 2005 recante “Norme tecniche per le costruzioni” prevede una Commissione consultiva per il monitoraggio dei contenuti della normativa delle costruzioni, previa intesa con la conferenza unificata Stato-Regioni, al fine di provvedere alla revisione periodica biennale delle norme tecniche.

Come previsto dal suddetto DM, il Cni ha individuato e segnalato al competente Ministero due colleghi esperti nel settore delle costruzioni che faranno parte della Commissione ministeriale.

Il Cni ritiene che il DM sulle Norme tecniche per le costruzioni diventa l’occasione per i professionisti ingegneri di poter partecipare, direttamente o attraverso le commissioni tecniche locali istituite presso ciascun Ordine, alla revisione ed aggiornamento dei contenuti del D.M. attraverso puntuali e specifiche osservazioni e proposte di modifiche sulla intera e complessa materia delle costruzioni.

 

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti

(G.U. n. 303 del 30 dicembre 2004, s.o. n. 211)

Artt. da 1 a 4. (omissis)

Art. 5. Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive

1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004.

Artt. da 6 a 9. (omissis)

Art. 10. Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180:

1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

Art. 11. Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia

1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, può essere effettuata entro il 30 aprile 2006.

Art. 12. (omissis)

Art. 13. Edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007».

2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.

Artt. da 14 a 22. (omissis)

Art. 23. Disposizioni in materia di energia e attività produttive

1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione.

4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento.

5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:

a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.

Art. 24. (omissis)

Art. 25. Disposizioni in materia di catasto

1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è prorogato di un anno.

Artt. da 26 a 40. (omissis)