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Home Su PARCELLA CATEG. VIII PARCELLA  EDILIZIA EDIFICIO  VINCOLATO

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA  A

TABELLA  A      AA

B B1
B2 B31
B32 B4
B5 B6
INTERPOLAZIONE http://www.geologi.it/tariffario/index.html

Home Su PARCELLA CATEG. VIII PARCELLA  EDILIZIA EDIFICIO  VINCOLATO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 14-bis, ter e quater;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, recante: "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti";

 

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: "Norme sulla tariffa
degli ingegneri e degli architetti";

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965,
18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n.
233, di aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli
ingegneri ed agli architetti;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante:
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei
cantieri temporanei o mobili";

Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e
degli architetti;

Decreta:

Art. 1.

1.      I corrispettivi per le attivita' di progettazione e per le altre
attivita' previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al
presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

 

Art. 2.

1.      Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per
importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione
entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di
lire.

2.      Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si
applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.


Art. 3.

1.      Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli
onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle
tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla
amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere
riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del
medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura
minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100
miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano
per interpolazione lineare.

2.      Nel caso l'entita' dei rimborsi spese e dei compensi accessori
superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere
prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del
rimborso e degli oneri accessori.



Art. 4.

1.      Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e
della attivita' di direzione lavori non e' dovuta
alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.

Art. 5.

1.      Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e
coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 e' il seguente:

a) progettazione preliminare:

1)     per la ideazione e il coordinamento generale si applicano,
sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le
aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono
all'opera nel suo insieme;

2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si
applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate
sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;

b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano,
sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le
aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono
all'opera nel suo insieme;


2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote
dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti
la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle
opere, con la relativa percentuale;


3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote
delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di
ciascuna opera, con la relativa percentuale.